 | Cedolare secca affitti - versione 2012 | 13/01/2012 | | |
| | Dal 2011 chi, al di fuori dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo, affitta a terzi immobili a uso abitativo (e le eventuali relative pertinenze) può scegliere di tassare i canoni con un'imposta "secca" del 21%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali comunale e regionale, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto stesso.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva si riduce al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all'articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa.
Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.
Per il periodo nel corso del quale i fitti saranno assoggettati a cedolare secca, è sospesa per il locatore la facoltà di chiederne qualsiasi aggiornamento (compresa la variazione "Istat"), pur se prevista nel contratto.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato le modalità di esercizio dell'opzione, di versamento degli acconti e del saldo, ribadendo che:
- gli acconti sono pari al 95% per il 2012 (sono stati all'85% per il 2011)
- il tributo va versato entro il termine previsto per il pagamento dell'Irpef
- eventuali imposte di bollo e di registro, pagate per registrazioni già avvenute, non saranno rimborsate
- il reddito assoggettato a cedolare secca rileva ogni volta la normativa faccia riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni, fiscali e non, nonché ai fini Isee.
| | | | | | a cura di studio Meli & Associati - studio dott. E. Manuali | |
Prezzo € 24 |
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Per l'utilizzo del prodotto è necessario disporre di MS Excel 2000 o successivo
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